Informazioni per i diportisti
Arrivo di yacht stranieri e di imbarcazioni da sport e diporto nella Repubblica di Croazia e la loro permanenza nella Repubblica di Croazia
1. Documenti di viaggio
1.1. Arrivo dal mare/terraferma
Il comandante dell’unità da diporto che arriva nella Repubblica di Croazia via mare ha l’obbligo di pagare i tributi previsti per la sicurezza della navigazione e i tributi ambientali contro l’inquinamento marino, pagare la tassa nautica di soggiorno e, in conformità alle leggi speciali vigenti, dichiarare la presenza a bordo dei cittadini stranieri (se effettivamente soggiornano sull’imbarcazione). È importante differenziare gli arrivi dai paesi del sistema Schengen e da quelli provenienti da altri paesi.
Le persone che si trovano sull’imbarcazione sportiva e da diporto che arrivano da o partono verso un porto del paese dell’area Schengen non sono soggette al controllo in frontiera e possono entrare nel porto che non funge da valico di frontiera.
L’imbarcazione che proviene da paesi terzi è tenuta ad entrare nel porto in cui è presente il valico di frontiera internazionale per il traffico di passeggeri nel traffico marittimo. In casi eccezionali, l’imbarcazione ad uso sportivo e da diporto, può entrare nel porto che non ha la funzione di valico di frontiera. Questa eccezione è limitata a condizioni straordinarie inclusa forza maggiore, per esempio condizioni meteorologiche estreme, problemi medici urgenti, guasto del motore o altri problemi tecnici, incluse le operazioni SAR.
Se si tratta di una registrazione già fatta nel passato, è possibile ottenerla e pagarla tramite il link enautika.pomorstvo.hr. L’importo dei tributi dipende dalla lunghezza dell’unità da diporto e dalla potenza del motore, mentre il suo pagamento riguarda l’anno solare, a prescindere dal periodo di navigazione per le acque territoriali e le acque marittime interne della Repubblica di Croazia.
1.2. Tributo per la sicurezza di navigazione e la tutela del mare dall’inquinamento
Il tributo viene pagato per l’anno civile, indipendentemente dal periodo di navigazione nella Repubblica di Croazia.
A conferma del pagamento del tributo viene emessa la Ricevuta di pagamento del tributo al momento della registrazione dello yacht o dell’imbarcazione.
L’entità del tributo dipende dalla lunghezza e dalla potenza totale dei motori dell’imbarcazione.
Tariffa per le altre imbarcazioni di lunghezza superiore a 12 metri:
Tariffa per le altre imbarcazioni di lunghezza pari o inferiore a 12 metri:
* La potenza totale di dispositivi di propulsione è la potenza totale di dispositivi di propulsione espressa in kilowatt (kW). ** Lunghezza (L) indica la lunghezza dell’imbarcazione espressa in metri.
Dopo aver calcolato l’entità del tributo in base alla suddetta formula per la valuta HRK è necessario eseguire la conversione in EUR (1 EUR = 7,53450 HRK).
1.3. Pagamento della tassa turistica
Il proprietario o l’utente dell’imbarcazione è tenuto a pagare la tassa turistica per sé stesso e per tutte le persone che pernottano sull’imbarcazione, nell’importo forfettario oppure a notte. In questo senso, per imbarcazione si intende ogni imbarcazione la cui lunghezza supera i 7 m, con letti incorporati, usata a scopo vacanziero, ricreativo o di crociera e che non rappresenta la nave da turismo nautico. I diportisti pagano l’importo forfettario della tassa di soggiorno prima di salpare con l’imbarcazione utilizzando il portale per il pagamento della tassa di soggiorno https://nautika.evisitor.hr, precisamente quando soggiornano sull’imbarcazione e pernottano nei porti riservati al turismo nautico oppure all’ormeggio nella parte nautica del porto aperta al traffico pubblico. Dopo aver pagato la tassa turistica, al vostro indirizzo e-mail vi verrà inviata la conferma dell’avvenuto pagamento della tassa di soggiorno nell’importo forfettario o a notte. La fattura/ricevuta del pagamento della tassa di soggiorno deve essere sempre disponibile sull’imbarcazione e il comandante dell’imbarcazione è tenuto ad esibirla su richiesta di persona autorizzata. L’entità dell’importo forfettario per la tassa di soggiorno per i diportisti dipende dalla lunghezza dell’imbarcazione e dal periodo in cui i diportisti la acquistano. È possibile verificare l’entità della tassa di soggiorno all’indirizzo:
1.4. Procura per l’uso dell’imbarcazione
Sull’imbarcazione in possesso di persona fisica o di persone fisiche che naviga nella Repubblica di Croazia possono essere presenti, nel corso della navigazione, il proprietario dell’imbarcazione, i membri stretti della sua famiglia e le persone autorizzate per iscritto dal proprietario dell’imbarcazione. La firma del proprietario sull’autorizzazione scritta deve essere vidimata dall’organo competente nazionale o straniero.
Sull’imbarcazione di proprietà di persona giuridica che sta navigando nella Repubblica di Croazia possono trovarsi, durante la navigazione, persone autorizzate per l’utilizzo dell’imbarcazione in possesso di procura scritta. Sul testo della procura deve essere chiaramente indicato il nome e il cognome della persona responsabile in veste di persona giuridica che ha firmato e apposto il timbro sulla procura, il periodo di utilizzo dell’imbarcazione a cui si riferisce la procura, nome e cognome della persona responsabile della conduzione navale se l’imbarcazione non dispone di equipaggio impiegato a tempo indeterminato e i nomi di tutte le persone che durante il periodo di validità della procura soggiorneranno sull’imbarcazione.
2. Documenti a bordo
A bordo dell’imbarcazione che naviga nella Repubblica di Croazia devono essere presenti gli originali dei seguenti documenti a scopo di controlli:
- la prova di pagamento di tutte le tasse
- la prova sull’idoneità dell’imbarcazione alla navigazione
- la prova che la persona incaricata di condurre l’imbarcazione sia capace di condurre la navigazione in conformità con le leggi nazionali dello stato la cui bandiera batte, ovvero in conformità con i regolamenti della Repubblica di Croazia
- la prova di essere in possesso di assicurazione da responsabilità a danno di terzi
- la prova di proprietà o la procura per l’utilizzo dell’imbarcazione
3. Patenti per la conduzione di imbarcazioni e yacht
Per condurre le imbarcazioni e comandare gli yacht, la persona deve essere abilitata in conformità con le leggi dello stato la cui bandiera batte l’imbarcazione o lo yacht e, in caso nel paese d’origine non sia prevista alcuna formazione per la conduzione dell’imbarcazione, vengono applicate le leggi croate. La persona che conduce l’imbarcazione o che comanda lo yacht che appartiene a soggetti con cittadinanza croata, in relazione alla categoria dell’imbarcazione e/o yacht, deve essere in possesso dell’Attestato di abilitazione alla conduzione di imbarcazioni ovvero del Diploma di abilitazione di qualifica di comandante di yacht oppure del documento/la patente per la conduzione di imbarcazioni e yacht rilasciato/a dall’autorità competente del paese estero e che è stato/a riconosciuto/a dal Ministero del mare, dei trasporti e delle infrastrutture. La lista di documenti/patenti stranieri/e riconosciuti/e è pubblicata sul sito internet del Ministero del mare, dei trasporti e delle infrastrutture:
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/27.04.2018-TABLICA%20(2)MoU.pdf
4. L’uscita delle imbarcazioni dalla Repubblica di Croazia
Prima di uscire dalla Repubblica di Croazia, il comandante è tenuto a:
- sottoporsi al controllo frontaliero, se soggetto all’obbligo
- vidimare la lista dell’equipaggio e dei passeggeri che si trovano sull’imbarcazione nella capitaneria di porto oppure nell’ufficio della capitaneria di porto.
Dopo aver adempiuto ai suddetti obblighi, il comandante è tenuto a lasciare le acque marine interne e le acque territoriali della Repubblica di Croazia nel più breve tempo possibile.
A. Senoner, Unsplash
5. Ingresso e soggiorno di cittadini degli stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE)
I cittadini degli stati membri del SEE possono fare ingresso nella Repubblica di Croazia se:
1. sono in possesso di un valido documento di viaggio o della carta d’identità
2. non vige nei loro confronti il divieto d’ingresso e di soggiorno
3. non rappresentano la minaccia per l’ordinamento pubblico, la sicurezza nazionale o la sanità pubblica.
I cittadini degli stati membri dello Spazio economico europeo possono entrare nella Repubblica di Croazia senza obbligo di visto o di permesso di soggiorno e possono soggiornare nella Repubblica di Croazia fino a tre mesi dalla data dell’ingresso se sono in possesso del documento di viaggio o della carta d’identità in corso di validità.
Sono esonerati dall’obbligo di registrazione del soggiorno breve (turistico):
- i cittadini degli stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) o della Confederazione svizzera
- I cittadini dello stato membro del SEE che hanno l’intenzione di soggiornare nella Repubblica di Croazia per oltre tre mesi, sono tenuti a registrare il proprio soggiorno temporaneo al più vicino commissariato di polizia, ovvero alla stazione di polizia in base al luogo di soggiorno entro al massimo otto giorni dallo scadere dei tre mesi di permanenza (mentre il membro della loro famiglia che non è cittadino di un paese del SEE, è tenuto a presentare la domanda per la carta di soggiorno).
6. Registrazione di permanenza per i cittadin di paesi terzi per soggiorni brevi in Croazia
La registrazione di cittadini di paesi terzi che alloggeranno sull’imbarcazione viene fatta presso il commissariato di polizia ovvero la stazione di polizia:
- responsabile del controllo del valico di frontiera nazionale nel porto dove avviene il controllo se il cittadino di paesi terzi fa ingresso con l’imbarcazione sulla quale alloggerà
- a seconda del luogo d’imbarco del cittadino del paese terzo.
Le persone giuridiche e fisiche che offrono il servizio di ormeggio nel porto destinato a turismo nautico, nel caso il cittadino proveniente dal paese terzo raggiunga per la prima volta l’imbarcazione sulla quale soggiornerà, sono tenute a dichiarare la sua permanenza, entro un giorno, al commissariato di polizia ovvero alla stazione di polizia. Questo è valido anche per tutte le altre persone giuridiche o fisiche che offrono servizio di ormeggio nel porto destinato a turismo nautico alla medesima persona.
Se non è possibile dichiarare la permanenza del cittadino di un paese terzo secondo le modalità descritte, il cittadino del paese terzo che soggiorna nel paese per breve periodo (per motivi di turismo) è tenuto a dichiarare autonomamente la propria permanenza entro due giorni dal suo ingresso in Croazia, ovvero fino al cambio del suo alloggio.
In tal caso, il soggiorno breve (per motivi turistici) viene dichiarato al commissariato di polizia ovvero alla stazione di polizia competente a seconda del luogo di soggiorno del cittadino del paese terzo e può essere fatto anche presso l’ente per il turismo.
Il modulo per la dichiarazione dell’indirizzo di permanenza (modulo 16a) è disponibile qui:
Il personale marittimo imbarcato sull’imbarcazione che appartiene a uno stato estero e registrato come equipaggio dell’imbarcazione, non è tenuto a dichiarare il proprio soggiorno di breve durata.
Per maggiori informazioni vi preghiamo di rivolgervi al commissariato di polizia ovvero alla stazione di polizia competente.
7. Posizione doganale e fiscale di imbarcazioni e yacht appartenenti ad uno stato estero
Tutte le imbarcazioni che arrivano nello spazio doganale dell’Unione europea possono essere sottoposte al controllo doganale.
Per l’attuazione di misure di controllo doganale e di procedure doganali, è necessario stabilire la posizione doganale dell’imbarcazione. Per questo motivo, si consiglia ai proprietari e agli usufruttuari dell’imbarcazione che gode della posizione di merce dell’Unione europea di tenere sull’imbarcazione i documenti che provino tale posizione.
Difatti, la proprietà, l’iscrizione nel registro delle imbarcazioni in uno stato dell’UE e la bandiera che batte l’imbarcazione non rappresentano le prove della posizione comunitaria della merce.
La posizione comunitaria della merce dell’Unione europea riferita all’imbarcazione può essere provata grazie a uno dei seguenti documenti:
- documento T2L oppure
- fattura originale oppure
- certificato dell’autorità fiscale o altro documento disponibile sul pagamento dell’IVA.
Le imbarcazioni che non godono della posizione doganale di merce dell’Unione europea possono essere poste in procedura di importazione temporanea e rimanere in tale procedura in conformità con le disposizioni delle normative doganali comunitarie. L’importazione temporanea sarà approvata se sono stati soddisfatti i seguenti requisiti:
- le imbarcazioni sono state immatricolate al di fuori dello spazio doganale comunitario a nome di persone stabilite al di fuori di tale spazio;
- vengono utilizzate da persone stabilite al di fuori dello spazio doganale comunitario.
Maggiori informazioni sulle misure di controllo doganale per le imbarcazioni da diporto e l’accettazione della procedura di importazione temporanea sono disponibili sul sito internet dell’Amministrazione doganale
8. Sicurezza in mare
Nella Repubblica di Croazia è attivo il servizio di ricerca e soccorso in mare che opera tramite il Centro nazionale di coordinamento per la ricerca e il soccorso marittimo di Fiume (MRCC Rijeka) attivo 24 ore su 24.
Nel caso di incidente in mare chiamare il numero verde 195 del Servizio di ricerca e soccorso in mare, raggiungibile dalla rete fissa e da quella mobile. È possibile chiamare gli aiuti anche tramite il canale radio marittimo VHF, canale 16 o tramite il Numero di emergenza unico europeo 112 che reindirizzerà la chiamata verso il servizio di MRCC Fiume.
Gli utenti dell’applicazione multilingue gratuita per gli smartphone ‘Servizio di informazioni nautiche (nIS), del Ministero del mare, del traffico e delle infrastrutture possono chiamare il numero verde 195 in caso di incidente in mare con l’invio automatico della posizione del chiamante, che consente di ridurre notevolmente il tempo di ricerca degli infortunati.
Gli yacht e le imbarcazioni devono navigare ad una distanza superiore ai 50 m dallo stabilimento balneare delimitato ovvero superiore ai 150 m dalla costa di luogo di balneazione naturale.
Le imbarcazioni a motore e a propulsione a reazione (moto d’acqua, jet ski, aeroscafi e similari) possono navigare solo nelle aree dove tale navigazione è concessa e a una distanza non inferiore ai 300 m dalla costa.
Alla distanza di 150 m dalla costa, tutte le imbarcazioni sono tenute a navigare con particolare attenzione, a una velocità che non supera le 5 miglia, mentre alla distanza compresa tra i 150 m e i 300 m dalla costa tutte le imbarcazioni sono tenute a navigare a una velocità che non supera le 8 miglia.
Al fine di salvaguardare la propria vita e la vita di altri soggetti operanti nel traffico marittimo e al fine di salvaguardare i propri beni e i beni altrui, i diportisti sono tenuti a:
- seguire i bollettini meteo ordinari e straordinari
- rispettare i limiti di velocità di navigazione prescritti nelle zone costiere
- verificare regolarmente il buon funzionamento dell’imbarcazione e dell’attrezzatura nonché la disponibilità di carburante e di acqua potabile
- non condurre l’imbarcazione sotto l’effetto di alcool e di altre sostanze oppiacee
- non allontanarsi con l’imbarcazione dalla costa per un numero di volte superiore a quello consentito all’imbarcazione in questione
- non sovraccaricare l’imbarcazione oltre al limite massimo di passeggeri consentito
- utilizzare le carte nautiche e le pubblicazioni marittime ufficiali
- utilizzare l’applicazione mobile ufficiale ‘Servizio di informazioni nautiche (nIS)’ del Ministero del mare, del traffico e delle infrastrutture che contiene le informazioni aggiornate importanti per navigare in sicurezza, disponibili 24 ore su 24 e, in caso di incidente in mare, chiamare immediatamente il numero 195 del servizio di ricerche e soccorso marittimo MRCC Rijeka.